Gestione della squadra

Giuste cause per licenziamento: differenze tra giusta causa, giustificato motivo soggettivo e oggettivo

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Stefano Miradoli

HR Consultant

giuste cause per licenziamento

2 Marzo, 2026

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Il licenziamento in Italia è disciplinato da categorie giuridiche precise che non sono intercambiabili. Confonderle può portare a errori procedurali e contenziosi.

Le tre principali tipologie sono:

  • Giusta causa
  • Giustificato motivo soggettivo
  • Giustificato motivo oggettivo

Ognuna ha presupposti e conseguenze differenti.

Licenziamento per giusta causa (art. 2119 Codice Civile)

La giusta causa è disciplinata dall’art. 2119 del Codice Civile.
Si verifica quando il comportamento del lavoratore è talmente grave da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.

In questo caso:

  • Il licenziamento è immediato
  • Non è dovuto il preavviso
  • Non si applica il periodo di preavviso né l’indennità sostitutiva

Esempi tipici possono includere:

  • Furto o appropriazione indebita
  • Aggressioni fisiche o minacce gravi
  • Grave insubordinazione
  • Falsificazione di documenti aziendali

Anche nei casi di giusta causa, resta obbligatoria la procedura disciplinare prevista dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970).

Giustificato motivo soggettivo (L. 604/1966)

Il giustificato motivo soggettivo riguarda un inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore che, pur non essendo di gravità tale da integrare una giusta causa, rende comunque legittimo il recesso.

È disciplinato dalla Legge 604/1966.

In questo caso:

  • È dovuto il preavviso
  • Oppure l’indennità sostitutiva del preavviso

Esempi:

  • Ripetute violazioni disciplinari
  • Assenze ingiustificate reiterate
  • Scarso rendimento significativo e documentato

Anche qui si applica la procedura disciplinare prevista dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

Giustificato motivo oggettivo (L. 604/1966)

Il giustificato motivo oggettivo è legato a ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro o al regolare funzionamento dell’impresa.

Non riguarda la condotta del lavoratore, ma esigenze aziendali.

Esempi:

  • Riorganizzazione interna
  • Soppressione della posizione
  • Crisi economica documentata
  • Esternalizzazione di funzioni

Anche il giustificato motivo oggettivo è disciplinato dalla Legge 604/1966.

In questi casi:

Devono essere rispettate eventuali procedure specifiche (es. tentativo obbligatorio di conciliazione nei casi previsti)

È previsto il preavviso

Differenze fondamentali tra le tre tipologie

TipologiaRiguardaPreavvisoRiferimento normativo
Giusta causaCondotta gravissimaNoArt. 2119 c.c.
Giustificato motivo soggettivoInadempimento disciplinareL. 604/1966
Giustificato motivo oggettivoRagioni organizzative/economicheL. 604/1966

È giuridicamente scorretto utilizzare la “giusta causa” per motivazioni economiche o organizzative. In tali casi si parla esclusivamente di giustificato motivo oggettivo.

Procedura disciplinare: quando è obbligatoria

Per i licenziamenti basati su condotte del lavoratore (giusta causa e giustificato motivo soggettivo), è obbligatoria la procedura prevista dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, che include:

  1. Contestazione scritta dell’addebito
  2. Concessione di un termine per le giustificazioni (almeno 5 giorni)
  3. Valutazione delle difese del lavoratore
  4. Eventuale provvedimento disciplinare

La mancata osservanza della procedura può comportare l’illegittimità del licenziamento.

Tutele in caso di licenziamento illegittimo

Le conseguenze variano in base:

  • Alla data di assunzione del lavoratore
  • Alla dimensione aziendale
  • Alla tipologia di vizio

Riferimenti normativi principali:

  • Art. 18 Statuto dei Lavoratori
  • D.Lgs. 23/2015 (Jobs Act) per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015

Le tutele possono includere reintegrazione o indennizzo economico.

Conclusione

Il sistema italiano distingue chiaramente tra:

  • Giusta causa (art. 2119 c.c.)
  • Giustificato motivo soggettivo (L. 604/1966)
  • Giustificato motivo oggettivo (L. 604/1966)

Confondere queste categorie può portare a errori procedurali e conseguenze legali rilevanti per l’azienda. È fondamentale qualificare correttamente la fattispecie prima di avviare un licenziamento.

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Tiago Santos

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Esperto professionista di Risorse Umane con esperienza nella creazione di comunità collaborative di leader delle HR. In qualità di fondatore del HR Club e della HR Community, adopero i miei oltre 15 anni di esperienza per ottimizzare il panorama professionale nella leadership delle HR.

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